Art. 14.
(Procedure di destinazione all'estero del personale).

      1. Il personale dipendente delle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 6, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale che ha superato il concorso per il ruolo all'estero e che ha conoscenza della lingua straniera richiesta per il Paese cui è destinato.
      2. Alla destinazione del personale alle istituzioni di cui alla presente legge si provvede mediante mobilità professionale, secondo le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; essa è disposta nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 13, secondo piani quinquennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime.

 

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